IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
  dicembre   1947,   n.   1577,   recante:   "Provvedimenti   per  la
  cooperazione";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, recante: "Disciplina delle agevolazioni tributarie";
  Vista  la  legge  31  gennaio 1992, n. 59, recante: "Nuove norme in
materia di societa' cooperative";
  Visto  il  decreto  legislativo  1 settembre 1993, n. 385, recante:
"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
  Vista  la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: "Interventi urgenti
per l'economia";
  Visto  il  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58, recante:
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria";
  Vista  la  legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante: "Disposizioni in
materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria
e di revisione generale del catasto";
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, recante:
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante: "Nuovo ordinamento
dei consorzi agrari";
  Vista  la  legge  3  aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della
legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento
  alla  posizione del socio lavoratore", ed in particolare l'articolo
  7;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante "Delega al Governo
per la riforma del diritto societario";
  Visto  il  decreto-legge  23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31  dicembre  2001,  n.  463,  recante:
"proroghe e differimenti di termini";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n.
287,  recante  "Disposizioni  in  materia di ordinamento degli Uffici
territoriali del Governo";
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 giugno 2002;
  Acquisiti  i  pareri  delle  Commissioni  X  e  XI della Camera dei
deputati e della Commissione X del Senato della Repubblica in data 24
luglio 2002;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 2002;
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                        Vigilanza cooperativa

  1.  La  vigilanza su tutte le forme di societa' coope-rative e loro
consorzi,  gruppi  cooperativi  ex  articolo  5, comma 1, lettera f),
legge  3  ottobre  2001,  n.  366, societa' di mutuo soccorso ed enti
mutualistici  di  cui  all'articolo  2512 del codice civile, consorzi
agrari  e  piccole  societa'  cooperative, di seguito denominati enti
cooperativi,  e'  attribuita al Ministero delle attivita' produttive,
di  seguito  denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni
cooperative   ed   ispezioni  straordi-narie  come  disciplinate  dal
presente decreto.
  2.  La  vigilanza di cui al comma 1 e' finalizzata all'accertamento
dei  requisiti  mutualistici.  Tale accertamento e' riservato, in via
amministrativa,   al  Ministero  anche  in  occasione  di  interventi
ispettivi di altre amministrazioni pubbliche.
  3.  I  modelli  di  verbale di revisione cooperativa e di ispezione
straordinaria sono approvati con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di seguito denominato Ministro.
  4.  Sono  fatte  salve le diverse forme di vigilanza previste dalle
disposizioni vigenti.
  5.  Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a
statuto  speciale  e  alle  Province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera f),
          della  legge  3 ottobre  2001,  n.  366, recante "Delega al
          Governo  per la riforma del diritto societario", pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2001:
              "1.   La   riforma   della  disciplina  delle  societa'
          cooperative  di  cui  al  titolo  VI del libro V del codice
          civile  e  alla  normativa connessa e' ispirata ai principi
          generali  previsti  dall'art.  2,  in  quanto  compatibili,
          nonche' ai seguenti principi generali:
                a)-e) omissis;
                f)  disciplinare  la  figura  del  gruppo cooperativo
          quale  insieme  formato da piu' societa' cooperative, anche
          appartenenti  a differenti categorie, con la previsione che
          lo  stesso,  esercitando  poteri  ed  emanando disposizioni
          vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri
          una gestione unitaria;".
              - Si riporta il testo dell'art. 2512 del codice civile:
              "Art. 2512 (Enti mutualistici). - Gli enti mutualistici
          diversi  dalle  societa'  cooperative  sono  regolati dalle
          leggi speciali.".